(Approvato dall’Assemblea dei soci del 23 settembre 2004)
(Approvato dall’Assemblea dei soci del 23 settembre 2004)
Art. 1
I Soci del G.I.D.R.M. si suddividono in soci Straordinari, soci Giovani e Soci Ordinari.
Art. 2
La partecipazione ad una delle due manifestazioni annuali organizzate dal G.I.D.R.M. da diritto ai partecipanti, se non già Soci ad essere iscritti nelle liste dei Soci Straordinari.
In tali liste si rimane per un anno dopo di che si è cancellati oppure si può fare domanda d'ammissione al Gruppo come Socio Giovane (fino a 28 anni d'età) oppure come Socio Ordinario.
I Soci Straordinari non hanno diritto di voto.
Art. 3
Le domande d'iscrizione al Gruppo come Socio Giovane (fino a 28 anni d'età) od Ordinario sono esaminate dal Consiglio Direttivo che le può approvare con il voto favorevole di almeno i 3/4 dei suoi membri o respingere con delibera motivata.
L'Assemblea ratifica l'iscrizione dei nuovi soci (Art. 9 punto e dello statuto).
I Soci Giovani pagano una quota sociale ridotta del 50%.
La decadenza da socio ordinario avviene per dimissioni volontarie scritte o per morosità superiore a 3 anni consecutivi.
I Soci sono tenuti a versare anticipatamente le quote annuali di iscrizione al G.I.D.R.M.
Soltanto i Soci in regola con il pagamento delle quote sociali hanno diritto di voto.
Art. 4
L'Assemblea annuale è convocata dal presidente di norma in occasione della riunione scientifica del Gruppo.
Assemblee straordinarie possono essere convocate dal Presidente su richiesta scritta di almeno 1/3 dei Soci o della maggioranza del C.D. aventi diritto al voto.
La data di convocazione e l'o.d.g. sono resi noti ai Soci con almeno un mese di anticipo.
Art. 5
Per l'elezione del C.D. ogni elettore avente diritto può esprimere un massimo di 4 preferenze. Per l'elezione del Presidente ogni elettore può esprimere una sola preferenza.
In entrambi i casi ogni elettore avente diritto può presentare al massimo due deleghe.
Art. 6
Le votazioni per corrispondenza possono essere indette dal Presidente su proposta dell'assemblea del C.D. e sono valide se rispondono il 50% + 1 degli aventi diritto al voto.
Art. 7
Al membro del C.D. dimissionario subentra il primo dei non-eletti.
Nessun membro del C.D. né il Presidente può essere eletto per più di due volte consecutive.
Art. 8
Il C.D. ed il Presidente possono essere revocati in qualsiasi momento da voto di sfiducia dell'Assemblea.
Sulla fiducia l'Assemblea decide a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
Art. 9
La delibera di scioglimento del Gruppo deve essere approvata da almeno i 3/4 dei Soci regolarmente iscritti nell'anno precedente.
Nel caso in cui in Assemblea non si raggiunga il numero legale si potrà ricorrere ad una votazione per corrispondenza.