(Approvato dall’Assemblea dei soci del 23 settembre 2004)

Art. 1

E' costituito il Gruppo Italiano di Discussione delle Risonanze Magnetiche (G.I.D.R.M.).

Il G.I.D.R.M. è un'associazione scientifico-culturale e non ha fini di lucro. La sede dell'Associazione è fissata inizialmente in Parma presso l'Istituto di Chimica Biologica, Università di Parma, Via Gramsci 14, 43100 Parma.

La sede dell'associazione è fissata in seguito presso la sede lavorativa del presidente del GIDRM.


Art. 2

Il G.I.D.R.M. si propone di contribuire allo sviluppo e al coordinamento delle attività didattiche e di ricerca in tutti i settori delle risonanze magnetiche.

Per raggiungere tale scopo il G.I.D.R.M. intende:

a) favorire le interazioni tra ricercatori che operano nelle Università italiane e negli Enti di Ricerca pubblici e privati;

b) promuovere iniziative tendenti a sviluppare l'interesse d'altri ricercatori verso il settore delle risonanze magnetiche;

c) stabilire rapporti di cooperazione con Società, Associazioni, ed Istituzioni scientifiche nazionali ed estere;

  1. d)favorire la diffusione di documentazioni e d'informazioni scientifiche, didattiche e tecniche attinenti i vari settori delle risonanze magnetiche.


Art. 3

Possono far parte del Gruppo tutti i ricercatori italiani o stranieri che, avendo comprovato con la loro attività una competenza in almeno due dei settori delle risonanze magnetiche, inoltrino al Consiglio Direttivo domanda scritta d'iscrizione.


Art. 4

Sono Organi del Gruppo:

a) il Presidente;

b) il Consiglio Direttivo (C.D.);

  1. c)l'Assemblea.


Art. 5

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci del G.I.D.R.M. a maggioranza semplice degli aventi diritto al voto, con voto segreto e su scheda bianca e dura in carica tre (3) anni.

Sono ammesse deleghe fino ad un massimo di due per ogni Socio presente in Assemblea.


Art. 6

Il C.D. è costituito da sei Consiglieri eletti dall'Assemblea degli aventi diritto con maggioranza semplice, con voto segreto e scheda bianca e dura in carica tre (3) anni.

Sono ammesse deleghe fino ad un massimo di due per ogni Socio presente in Assemblea. Il Presidente è membro di diritto del C.D.


Art. 7

Il C.D. elegge al suo interno il vice-presidente, il segretario ed il tesoriere che cura la contabilità, tiene aggiornato l'elenco degli iscritti, riceve il pagamento delle quote d'iscrizione dei Soci ed altri eventuali contributi erogati al Gruppo, redige il bilancio di previsione e consuntivo che dovrà essere presentato all'Assemblea durante la riunione annuale.

Il C.D. può designare, scegliendoli al suo interno o tra i Soci, altri responsabili di settore che, d'intesa con il C.D. e a tempo determinato, curano i rapporti sia con i Soci sia con terze parti.


Art. 8

L'Assemblea è formata da tutti i Soci del Gruppo aventi diritto di voto ed è convocata almeno una volta l'anno dal presidente.

L'Assemblea delibera con la presenza della maggioranza (50% + 1) dei soci. Ove in prima convocazione non sia presente almeno la maggioranza dei soci l'Assemblea sarà riunita in seconda convocazione entro e non oltre una settimana dalla prima. In seconda convocazione l'Assemblea delibera con la maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.


Art. 9

Sono compiti dell'Assemblea:

a) eleggere il Presidente, i membri del C.D.;

b) discutere e deliberare le proposte d'iniziative pervenute e/o elaborate dal C.D.;

c) dare al C.D. suggerimenti ed indicazioni sulle attività future del Gruppo;

d) discutere e votare la relazione consuntiva annuale del Presidente ed il bilancio;

  1. e)ratificare l'iscrizione dei nuovi Soci su proposta del C.D.


Art. 10

Sono compiti del C.D.:

a) promuovere attività per il raggiungimento degli scopi del Gruppo di cui all'Art. 2. A tale scopo il C.D. può riunirsi in forma allargata invitando, anche se non soci, esperti in particolari settori delle risonanze magnetiche;

b) coordinare, in collaborazione con i Comitati Organizzatori, le attività scientifiche e didattiche programmate dal G.I.D.R.M., e le manifestazioni organizzate congiuntamente ad altre Associazioni o Enti;

c) indire votazioni per corrispondenza, tra i Soci aventi diritto, su qualsiasi argomento;

  1. d)preparare e diffondere un bollettino periodico del G.I.D.R.M. su supporto cartaceo o, preferibilmente, attraverso le reti informatiche.


Art. 11

Compiti ed attribuzioni del presidente:

a) il Presidente o, in caso d'assenza o impedimento, il vice-presidente ha la rappresentanza del G.I.D.R.M.;

b) convoca e presiede il C.D.;

c) redige la relazione annuale sull'attività del Gruppo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.


Art. 12

Il G.I.D.R.M. organizza ogni anno una riunione scientifica e possibilmente una scuola di cui è responsabile dal punto di vista finanziario e fiscale e la cui realizzazione è affidata ad un socio il quale può avvalersi di un Comitato Organizzatore.

Il Socio in oggetto è invitato a partecipare a tutte le riunioni del C.D. con diritto di voto sugli argomenti relative alla realizzazione di tale iniziativa.

Il Comitato Organizzatore è tenuto ad informare i Soci sulle date e sui programmi delle manifestazioni.

Oltre alla riunione scientifica ordinaria il C.D. può organizzare riunioni straordinarie dedicate ad argomenti d'attualità scientifica e di particolare interesse didattico.


Art. 13

Ogni proposta di modifica del presente Statuto e del relativo regolamento, sia essa suggerita dal C.D. o da almeno 1/3 dei Soci, deve essere nota ai Soci almeno un mese prima della data dell'Assemblea. L'assemblea è valida quando si raggiunge, direttamente o con delega, i 2/3 degli aventi diritto definiti sulla base del numero dei Soci regolarmente iscritti nell'anno precedente. La proposta è approvata a maggioranza semplice dei votanti.


Art. 14

La proposta di scioglimento del Gruppo può essere avanzata dal C.D. con voto unanime o inviata per iscritto al Presidente e firmata dal 50% + 1 dei Soci aventi diritto al voto.

Tale proposta deve essere resa nota ai Soci almeno tre mesi prima della data dell'Assemblea in cui sarà presentata e discussa.