REGOLAMENTO

(Approvato dall’Assemblea dei soci del 27 settembre 2024)

  • Art. 1

I soci sono tenuti a versare anticipatamente le quote annuali di iscrizione al G.I.D.R.M. I soci con età inferiore ai 28 anni pagano una quota sociale ridotta.

  • Art. 2

Per l’elezione del Presidente ogni elettore può esprimere una sola preferenza. Per l’elezione del Consiglio Direttivo ogni elettore avente diritto può esprimere un massimo di 4 preferenze.

  • Art. 3

Le votazioni per corrispondenza possono essere indette dal Presidente su proposta del Consiglio Direttivo e sono valide se rispondono il 50% + 1 degli aventi diritto al voto.

  • Art. 4

Al membro del Consiglio Direttivo dimissionario subentra il primo dei non-eletti. Nessun membro del Consiglio Direttivo né il Presidente può essere eletto per più di due volte consecutive.

  • Art. 5

I soci under 35 possono eleggere fino a cinque rappresentanti che, in accordo con il Direttivo del GIDRM, propongono e organizzano iniziative scientifiche della componente under 35 del GIDRM e supportano l’attività di comunicazione del G.I.D.R.M.. I rappresentanti eletti vengono ratificati dal direttivo G.I.D.R.M..

La carica di rappresentante ha validità di 1 anno e può essere rinnovata per un massimo di 3 anni consecutivi.