Vecchi Regolamenti
REGOLAMENTO
(Approvato dall’Assemblea dei soci del 27 settembre 2024)
- Art. 1
I soci sono tenuti a versare anticipatamente le quote annuali di iscrizione al G.I.D.R.M. I soci con età inferiore ai 28 anni pagano una quota sociale ridotta.
- Art. 2
Per l’elezione del Presidente ogni elettore può esprimere una sola preferenza. Per l’elezione del Consiglio Direttivo ogni elettore avente diritto può esprimere un massimo di 4 preferenze.
- Art. 3
Le votazioni per corrispondenza possono essere indette dal Presidente su proposta del Consiglio Direttivo e sono valide se rispondono il 50% + 1 degli aventi diritto al voto.
- Art. 4
Al membro del Consiglio Direttivo dimissionario subentra il primo dei non-eletti. Nessun membro del Consiglio Direttivo né il Presidente può essere eletto per più di due volte consecutive.
- Art. 5
I soci under 35 possono eleggere fino a cinque rappresentanti che, in accordo con il Direttivo del GIDRM, propongono e organizzano iniziative scientifiche della componente under 35 del GIDRM e supportano l’attività di comunicazione del G.I.D.R.M.. I rappresentanti eletti vengono ratificati dal direttivo G.I.D.R.M..
La carica di rappresentante ha validità di 1 anno e può essere rinnovata per un massimo di 3 anni consecutivi.