Vecchi Statuti
STATUTO
GRUPPO ITALIANO DISCUSSIONE RISONANZE MAGNETICHE (GIDRM) APS
(Approvato dall’Assemblea dei soci del 29 gennaio 2026)
- Art. 1
Denominazione
1. Nel rispetto del Codice civile, del vigente D.lgs. 117/2017, viene redatto lo Statuto dell’Associazione Gruppo Italiano Discussione Risonanze Magnetiche (GIDRM) APS.
2. L’Associazione GIDRM APS è un’associazione non riconosciuta, non ha scopi di lucro è apartitica e aconfessionale.
3. La qualifica di “Associazione di Promozione Sociale” e l’acronimo APS saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico per effetto dell’iscrizione dell’Associazione nell’apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
- Art. 2
Sede, durata, adesione
1. L’Associazione ha la sede legale nel comune di Firenze. L’Associazione può dotarsi di sedi secondarie, delegazioni ed uffici distaccati su tutto il territorio nazionale su delibera del Consiglio Direttivo.
2. Il trasferimento dell’indirizzo della sede legale, su delibera dell’Assemblea, non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
3. L’Associazione ha durata illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea straordinaria degli associati, con le modalità previste dal presente Statuto.
- Art. 3
Finalità
1. L’Associazione è un Ente non commerciale e senza scopo di lucro, che opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale al fine di:
a) contribuire allo sviluppo, al coordinamento ed alla diffusione di attività didattiche e di ricerca riguardanti tutti i settori delle risonanze magnetiche;
b) promuovere la formazione universitaria e post-universitaria;
c) promuovere la ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
d) organizzare e gestire attività culturali di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- Art. 4
Le attività dell’Associazione
1. L’Associazione esercita in via principale le seguenti attività di interesse generale, in conformità a quanto previsto dall’art. 5 del decreto legislativo 117/2017:
a) sostenere e favorire le interazioni tra i soci che operano nelle Università, negli Enti di Ricerca pubblici e privati e nel mondo industriale e la loro partecipazione ad eventi scientifici nazionali ed internazionali;
b) promuovere iniziative volte a sviluppare l’interesse verso il settore delle risonanze magnetiche;
c) stabilire rapporti di cooperazione con Società, Associazioni, ed Istituzioni scientifiche nazionali ed estere;
d) favorire la diffusione, anche attraverso canali telematici e digitali, di documentazioni e di informazioni scientifiche, didattiche e tecniche attinenti i vari settori delle risonanze magnetiche;
e) contribuire all’educazione, istruzione e formazione professionale, nonché alle attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
f) contribuire alla promozione e alla realizzazione di progetti di ricerca scientifica e all’innovazione scientifica e tecnologica;
g) contribuire alla formazione universitaria e post-universitaria;
h) organizzare e gestire attività culturali, incluse conferenze, convegni scientifici e workshop;
i) ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.
2. Le attività di interesse generale di cui sopra, sono svolte dall’Associazione in favore degli associati o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri soci, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo Settore e fermo restando l’obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in modo non occasionale.
3. L’Associazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti di cui all’art. 6 del D.Lgs. 117/2017. La loro individuazione è operata dal Consiglio Direttivo.
- Art. 5
Attività di raccolta fondi
1. Per il raggiungimento delle proprie finalità, e al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l’associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto dall’art. 7 del decreto legislativo 117/2017, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva.
2. L’attività di raccolta fondi può essere realizzata sia occasionalmente mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, secondo le Linee Guida adottate con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 9 giugno 2022 e successive modificazioni e integrazioni.
- Art. 6
Interventi in concertazione
L’Associazione può essere soggetto attivo nella progettazione e realizzazione concertata con enti pubblici e privati, degli interventi e servizi sociali finalizzati alla promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto, reciprocità e della solidarietà organizzata.
- Art. 7
Soci
1. Possono essere soci dell’associazione, coloro, italiani o stranieri, che svolgano attività scientifica o didattica nell’ambito delle risonanze magnetiche, che abbiano liberamente e volontariamente espresso la volontà di aderire, mossi da spirito di solidarietà, accettando le regole del presente Statuto.
I soci si dividono nelle seguenti categorie:
– soci ordinari: con età superiore ai 35 anni;
– soci giovani: con età inferiore ai 35 anni.
2. Il numero dei soci è illimitato.
- Art. 8
Requisiti e modalità di Adesione ed Ammissione
1. Per aderire all’Associazione ogni aspirante socio dovrà compilare e sottoscrivere un modulo predisposto dal Consiglio Direttivo recante le proprie complete generalità.
2. I requisiti di ammissione sono la conoscenza e l’approvazione, al momento della richiesta, delle norme contenute nel presente Statuto e del regolamento interno di cui all’art. 23 dello stesso; lo svolgimento all’interno dell’associazione della propria opera volontariamente, personalmente, spontaneamente e gratuitamente. Il socio dovrà versare all’atto dell’ammissione una quota associativa che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo in funzione dei programmi di attività.
3. Il Consiglio Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.
4. La qualità di socio è personale ed intrasmissibile.
5. I soci partecipano a pieno titolo alla vita dell’associazione e contribuiscono a determinarne le scelte e gli orientamenti. I soci hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell’associazione; tra di essi vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative: hanno stessi diritti statutari, diritto di intervento in assemblea, diritto di voto, diritto di impugnare le delibere assembleari, diritto di recesso, di eleggere e di essere eletti democraticamente.
6. I soci hanno l’obbligo di conferimento delle quote annuali, di contribuire, attraverso la prestazione personale e gratuita di opera volontaria, al raggiungimento degli scopi dell’associazione e prestare, nei modi e tempi concordati nel regolamento interno, la propria opera secondo i fini dell’ente stesso.
- Art. 9
Recesso e cause di esclusione
1. Il socio può recedere in qualunque momento, senza diritto alla restituzione delle quote associative versate.
2. Costituiscono causa di esclusione il mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari, del codice etico o delle deliberazioni o direttive legittimamente assunte dagli organi sociali o in generale l’assunzione di comportamenti o lo svolgimento di attività contrari agli interessi morali e ai principi di democrazia interna dell’Associazione e in tutti quei casi in cui possa derivare un danno, di qualunque natura, all’Associazione.
In tali casi, il Consiglio Direttivo, valutato il comportamento del singolo socio e tenuto conto della gravità della condotta o infrazione commessa potrà adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:
a) richiamo scritto;
b) sospensione temporanea della tessera per un periodo non superiore ad un anno;
c) esclusione dall’Associazione.
3. Il Consiglio Direttivo dovrà prima contestare per iscritto al socio l’addebito così che egli abbia la possibilità di presentare, nei successivi 10 giorni, controdeduzioni e difese per un riesame della singola posizione.
All’esito del riesame (in caso di esito negativo di quest’ultimo) o, in mancanza di istanze di riesame da parte del socio, al termine del periodo di dieci giorni di cui sopra, il provvedimento disciplinare potrà essere adottato dal Consiglio Direttivo.
4. Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro dodici mesi decorrenti dall’inizio dell’esercizio sociale comporta l’automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.
5. Il recesso, l’esclusione, la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all’interno dell’Associazione.
- Art. 10
I volontari
1. I volontari svolgono la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. La qualità di socio volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione.
3. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo, secondo quanto previsto dall’articolo 17 del D.Lgs. n. 117/2017.
- Art. 11
Personale retribuito
1. L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall’art. 17 c. 5 del D. Lgs. 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.
- Art. 12
Patrimonio ed entrate dell’associazione
1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili appartenenti all’Associazione medesima, nonché da tutte le entrate e le rendite conseguite.
2. Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. L’associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:
a) Contributi degli aderenti;
b) Contributi dei privati;
c) Contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzate esclusivamente al sostegno di attività o progetti specifici e documentati;
d) Contributi di organismi internazionali;
e) Donazioni, erogazioni, lasciti testamentari;
f) Rimborsi derivanti da convenzioni;
g) Beni mobili e immobili di proprietà;
h) Eccedenze degli esercizi annuali;
i) Fondo di riserva;
j) Altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali;
k) Attività commerciali e produttive marginali;
l) Quote sociali.
4. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità previste dal presente Statuto.
5. L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire gli eventuali avanzi di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
- Art. 13
Organi dell’Associazione
1. Gli organi dell’associazione sono:
– l’Assemblea dei soci;
– il Consiglio Direttivo;
– il Presidente;
– la Commissione Disciplina;
– il Revisore legale dei conti;
– l’Organo di Controllo.
- Art. 14
Assemblea dei Soci
1. È il massimo organo dell’Associazione e determina l’applicazione degli indirizzi generali di carattere politico associativo e programmatico. È convocata e presieduta dal Presidente dell’Associazione ed è composta da tutti gli Associati.
2. Le convocazioni devono essere rintracciabili, con libertà di mezzi, devono riportare l’ordine del giorno, la data, l’ora e il luogo di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno sette giorni dalla data di svolgimento.
3. In via ordinaria si riunisce almeno una volta l’anno, entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura di ogni esercizio sociale. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto, o quando lo richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo oppure il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell’assemblea entro i 15 giorni dalla richiesta.
4. L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto in prima convocazione. Qualora in sede di prima convocazione il quorum necessario per la validità̀ della seduta non sia raggiunto, l’assemblea in seconda convocazione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all’Assemblea.
5. Quale Assemblea ordinaria:
– approva entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio di esercizio dell’esercizio sociale precedente;
– approva entro gli stessi termini, qualora previsto, il bilancio sociale;
– approva i regolamenti, compreso l’eventuale regolamento dei lavori assembleari, e le loro modificazioni;
– nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
– nomina e revoca, quando previsto, il Revisore legale dei conti;
– nomina il Responsabile generale della Protezione dei dati e gli incaricati al trattamento dei dati;
– delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
– delibera sui ricorsi degli associati in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di esclusione;
– delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
– discute e delibera le proposte d’iniziative pervenute e/o elaborate dal Consiglio Direttivo;
– dà al Consiglio Direttivo suggerimenti e indicazioni sulle attività future del GIDRM;
– approva la relazione consuntiva annuale del Presidente;
– delibera sulle altre materie eventualmente all’ordine del giorno.
6. Quale Assemblea straordinaria:
– delibera le modifiche statutarie;
– delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
– delibera lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio.
7. L’Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell’Associazione è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, con la presenza di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti. In caso di mancato raggiungimento del quorum costitutivo anche nella seconda convocazione, è possibile una ulteriore convocazione, da tenersi in un giorno diverso da quello fissato per la seconda, nella quale occorre la presenza di almeno un quarto dei soci aventi diritto e il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci presenti in assemblea.
8. Per l’Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto.
9. I soci possono farsi rappresentare nelle Assemblee da un altro socio mediante delega scritta ai sensi dell’Art. 24 c. 3 del D.lgs. 117/2017. Sono ammesse deleghe fino ad un massimo di due per ogni socio presente in Assemblea.
10. L’Assemblea può essere convocata in presenza, a distanza (in video conferenza o in teleconferenza) o in modalità mista. In caso di partecipazione a distanza, in ogni caso deve essere garantita la possibilità di verificare l’identità del socio che partecipa e vota a distanza.
11. Per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali si vota sempre a scrutinio segreto, con la possibilità di poter ricorrere anche all’ausilio di strumenti elettronici. Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale.
12. Di ogni seduta dell’Assemblea è disposto, a cura del Presidente e del segretario, il verbale da trascriversi sul libro delle adunanze dell’Assemblea, custodito a cura del Consiglio Direttivo presso la sede dell’Associazione.
- Art. 15
Consiglio Direttivo
1. È l’organo di amministrazione dell’Associazione ed è eletto dall’Assemblea. È composto da sette membri compreso il Presidente eletti tra i soci. I suoi componenti durano in carica tre anni e comunque fino all’Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali e all’approvazione del bilancio di esercizio, e sono rieleggibili una sola volta consecutivamente.
2. Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l’Assemblea sociale non approva il bilancio d’esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà del totale degli eletti.
3. Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate e sostenute per ragioni dell’ufficio ricoperto.
4. Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
a) Gestione dell’associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall’Assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;
b) Mantenimento di rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio;
c) Assegnazione degli incarichi di lavoro;
d) Attuazione dei programmi e dei progetti deliberati dall’Assemblea;
e) Svolgimento di attività di ordinaria e straordinaria amministrazione e dà mandato al Presidente per il compimento di atti;
f) Approvazione di tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale;
g) Collaborazione con il Presidente nella predisposizione dei bilanci da presentare all’Assemblea per l’approvazione;
h) Elaborazione dei regolamenti da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
i) Elezione al proprio interno del Vicepresidente, Segretario e Tesoriere
j) Deliberazione circa l’ammissione dei soci, nonché la sospensione e l’esclusione degli stessi;
k) Individuazione delle attività diverse di cui all’art.6 del Codice del Terzo Settore;
l) Elaborazione del Codice etico.
m) Proposta di attività volte al raggiungimento degli scopi dell’APS di cui agli Art. 3 e 4.
n) Ratifica dell’elezione dei rappresentanti dei soci under 35.
o) Coordinamento, in collaborazione con i rappresentanti dei soci under 35 del GIDRM APS, delle attività scientifiche programmate dai soci under 35.
5. Il Consiglio Direttivo è insediato dal Presidente dell’Associazione, che lo presiede. Si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato dal Presidente, anche ogniqualvolta ne faccia richiesta, scritta e motivata, la maggioranza dei soci, o un terzo dei membri del Consiglio Direttivo.
Il Presidente stesso provvederà alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta.
6. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
- Art. 16
Il Presidente
1. È eletto dall’Assemblea Sociale tra i soci dell’Associazione. Dura in carica tre anni e comunque fino all’assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali, ed è rieleggibile una sola volta consecutivamente. Il Presidente decade prima della fine del mandato quando l’Assemblea sociale non approva il bilancio d’esercizio.
2. Ha la rappresentanza legale dell’Associazione e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione. Su specifica delega del Consiglio Direttivo, esercita i poteri di straordinaria amministrazione non riservati all’assemblea dei soci.
3. Predispone per il Consiglio direttivo il bilancio di esercizio e l’eventuale bilancio sociale, e le relative relazioni. Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi sociali.
4. Il Presidente convoca e presiede l’assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’associazione, verifica l’osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità;
5. Al Presidente viene data la facoltà, ove questi lo ritenga opportuno, di ricorrere ad aperture di conti correnti e di crediti in nome e per conto dell’associazione, nonché a contrarre prestiti e mutui, qualora ciò si rendesse necessario per il raggiungimento delle finalità istituzionali.
6. Redige la relazione annuale sull’attività del GIDRM APS da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
7. Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.
- Art. 17
Il Vicepresidente
1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni ed è individuato tra i membri del Consiglio direttivo.
- Art. 18
Il Segretario del Consiglio Direttivo
1. Il Segretario del Consiglio Direttivo svolge le funzioni di verbalizzante delle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
2. Il segretario cura la tenuta del libro verbali dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, nonché il libro degli aderenti all’associazione (Libro soci).
- Art. 19
Il Tesoriere
1. Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell’associazione tenendo idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone dal punto di vista contabile il bilancio consuntivo accompagnato da idonea relazione contabile e ha la delega assieme al presidente per accedere ed operare sui conti correnti dell’associazione.
- Art. 20
La Commissione Disciplina
1. La Commissione Disciplina viene nominata dall’assemblea dei soci, ed è composta da tre membri scelti tra gli associati e dura in carica per tre anni.
2. La Commissione Disciplina propone al Consiglio Direttivo le sanzioni disciplinari da adottarsi nei confronti degli aderenti.
- Art. 21
Esercizio Sociale – Bilancio
1. L’Associazione, in ottemperanza ai principi dell’art. 13 del D.lgs. 117 del 2017, deve redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
2. Il bilancio dell’Associazione è annuale e decorre dal l gennaio fino al 31 dicembre.
3. L’Associazione redige altresì il bilancio sociale nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo.
4. Qualora l’Associazione consegua entrate inferiori ad euro 220.000,00, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.
5. Il bilancio dovrà essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali così come previsto dal D.Lgs 117/2017.
6. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell’Associazione almeno 15 giorni prima della riunione dell’Assemblea indetta per la sua approvazione.
7. Per ogni esercizio sociale il Bilancio deve essere approvato dall’Assemblea entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura dell’esercizio sociale e depositato o pubblicato entro i termini previsti dalla normativa vigente.
- Art. 22
Convenzioni
1. L’Associazione può stipulare convenzioni con lo Stato, le regioni e gli altri enti locali come previsto dal D.Lgvo 117/17 e successive modifiche ed integrazioni.
- Art. 23
Regolamento interno
1. L’Associazione può dotarsi di un regolamento interno che, in attuazione dello Statuto, regoli le modalità operative di svolgimento dell’attività. Lo stesso viene predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall’Assemblea dei soci.
- Art. 24
Il Revisore legale dei conti
1. L’Assemblea, se ricorrono le condizioni previste all’art. 31 del D. Lgs 117/2017, nomina un Revisore legale dei conti.
In ogni caso, l’Assemblea può eleggere il Revisore legale dei conti, qualora lo ritenga opportuno, in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.
- Art. 25
Organo di controllo
1. È obbligatorio dotarsi dell’Organo di controllo qualora siano superati, per due esercizi consecutivi, due dei limiti di cui all’art. 30 del CTS.
2. L’Organo di controllo può essere monocratico o collegiale.
3. L’Organo di controllo, quando nominato in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall’Assemblea.
4. Resta in carica per quattro anni e non decade in caso di dimissioni del Presidente.
5. Ai componenti dell’Organo di controllo si applica l’articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell’Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
6. L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
7. L’Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 del Codice del Terzo Settore.
8. L’Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
9. Le delibere adottate dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo.
- Art. 26
Estinzione o scioglimento dell’Associazione
1. L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’Assemblea straordinaria con le modalità previste dal presente Statuto. In tal caso, o in caso di estinzione il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo del competente Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore.
- Art. 27
Privacy e GDPR
1. I documenti e ogni dato trattato dall’Associazione, devono essere conservati in modo sicuro ed avere formule di consenso espresso informato al trattamento dei dati in conformità con la normativa vigente del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.lgs. 101 del 2018.
2. L’Associazione è titolare del trattamento dei dati e nomina, tramite l’Assemblea ordinaria il Responsabile generale della Protezione dei dati e gli incaricati al trattamento dei dati.
- Art. 28
I Libri sociali
1. L’Associazione è dotata dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente:
a) il libro degli associati o aderenti;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico e scrittura privata;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di Amministrazione, del Revisore legale dei conti, dell’Organo di Controllo, e di eventuali altri organi sociali.
2. I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura dell’organo di amministrazione.
I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.
3. Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall’atto costitutivo o dallo statuto, così come previsto dall’art. 15 comma 3 del D.lgs. 117 del 2017. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo. Possono inoltre avere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell’Associazione, che provvederà a rilasciarla entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta.
4. I Libri sociali potranno essere tenuti in modalità cartacea o elettronica.
- Art. 29
Disposizioni finali
1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice del terzo settore, dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.
